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Ordinanza per obbligo taglio piante lungo le strade provinciali, comunali e vicinali.

10 gennaio 2025

I L S I N D A C O vista la nota Prot. 386 del 10/01/2025, di cui al ns. Prot. 0000078 pari data, con la quale la Provincia del Verbano Cusio Ossola, richiamata la lettera Prot. 34071 del 23/10/2013 della Prefettura del VCO, invita i Comuni a voler emettere le opportune ordinanze in materia di protezione civile, con particolare riguardo al taglio delle piante a lato delle strade;
considerato che si è riscontrata la presenza, in alcuni tratti di strade all’interno del territorio comunale, di alberi o rami a lato delle stesse che sono potenzialmente pericolosi per la circolazione stradale e che si protendono oltre il confine stradale, restringendo di fatto la larghezza della strada;
ravvisata la necessità di provvedere con urgenza affinché, sulle strade poste sul territorio comunale, venga garantita la piena visibilità della segnaletica stradale, l’incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale, particolarmente in occasione di eventi atmosferici, come forti venti o intense nevicate;
visto il D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e le ss. mm. ed ii. (in particolare gli artt. 16, 29, 31 e 211) con il relativo Regolamento di attuazione;
visto il D. Lgs. 267/2000 (in particolare l’art. 54);

O R D I N A

ai proprietari di terreni confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali soggette ad uso pubblico site sul territorio comunale, di provvedere a:
- mantenere le siepi in modo da non restringere, danneggiare le strade o limitarne la visibilità, anche nel raggio di visibilità dei tratti curvilinei ed in prossimità delle intersezioni;
- tagliare gli alberi che si trovano in pessime condizioni (morte vegetativa, cedimenti parziali, precaria stabilità delle piante commisurata alle dimensioni ed alle forti pendenze del terreno, fronde oltre il ciglio stradale, insufficiente affrancamento delle radici al terreno, ecc.), posti fino ad una congrua distanza dalle strade indicate (la distanza delle piante dal confine stradale dovrà essere pari alla massima altezza raggiungibile dall'albero e, comunque, non inferiore a m 6 dal ciglio stradale); dovranno essere mantenuti ed eventualmente cimati tutti gli alberi e/o arbusti che con il loro apparato radicale contribuiscono al mantenimento ed alla stabilità del versante;
- tagliare gli alberi ed i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, che compromettono la sicurezza o che impediscono la visibilità della segnaletica;
- rimuovere tempestivamente alberi o ramaglie eventualmente cadute sulle strade a seguito di intemperie;
- mantenere le ripe laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, scoscendimenti del terreno o ingombri della sede stradale.

L’esecuzione dei lavori indicati nella presente deve essere effettuata al più presto e, comunque, entro e non oltre il termine del 28/02/2025.
Si ricorda che eventuali danni provocati dalla caduta o cedimento di alberi sulla strada sono ad esclusivo carico dei proprietari dei fondi. Sono fatti salvi i diritti di terzi.
Qualora si renda necessario, per motivi di sicurezza, provvedere alla chiusura temporanea di tratti di strada, è necessario prendere opportuni accordi con gli Uffici comunali, per i tratti di competenza.
La mancata osservanza delle disposizioni sopra citate comporterà:
- il taglio degli alberi da parte del Comune, con spese a carico del proprietario del terreno. Inoltre, l’Amministrazione Comunale provvederà a vendere la legna derivante dalle operazioni di taglio, al fine di pagare eventuali spese accessorie;
- al proprietario inadempiente verrà comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169,00 ad € 679,00, come previsto dal vigente Codice della Strada;
- il proprietario inadempiente verrà segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per l’applicazione dei disposti dell’art. 650 C.P.

Il Sindaco e le altre Forze di Polizia sono tenute a far osservare la presente ordinanza.

D I S P O N E

- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale e presso gli altri spazi previsti sul territorio comunale;
- l’invio di copia della presente a:
• Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del VCO, Settore Protezione Civile;
• Provincia del VCO, Settore Tecnologico e Viabilità;
• Comando Stazione Carabinieri di Omegna.

A V V E R T E

che, ai sensi dell’art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, Nr. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (Legge 06.12.1971, Nr. 1034 e s. m. ed i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, Nr. 1199).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Marchesa Grandi Paolo in qualità di Sindaco pro –tempore del Comune di Loreglia.

Allegati

A cura di

Nome Descrizione
Descrizione Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina
Indirizzo Piazza Costantino Cane, 1
Telefono 0323.866767
Email municipio@comune.loreglia.vb.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì 10.30 - 12.30
Martedì Chiuso
Mercoledì 10.30 - 12.30
Giovedì Chiuso
Venerdì Chiuso
Sabato Chiuso
Domenica Chiuso

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