Domande e risposte divorzio
Scheda del servizio
Descrizione:
All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere (Legge del 10/11/2014, n. 162):
Come Fare:
Requisiti necessari per rivolgersi in Comune
Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:
Per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del Tribunale;
in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge del 11/05/2015, n. 55).
Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato (articolo 6 del Decreto Legge del 12/09/2014, n. 132).
Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l’autorizzazione del Presidente del Tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell’accordo all’ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.
Restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso. Con l’annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.
All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere (Legge del 10/11/2014, n. 162):
- la separazione personale;
- lo scioglimento del matrimonio civile;
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
- la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.
Come Fare:
Requisiti necessari per rivolgersi in Comune
Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:
- l’accordo deve essere consensuale;
- non devono esserci figli tra i coniugi: minori;
- maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
- economicamente non autosufficienti.
Per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del Tribunale;
in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge del 11/05/2015, n. 55).
Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato (articolo 6 del Decreto Legge del 12/09/2014, n. 132).
Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l’autorizzazione del Presidente del Tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell’accordo all’ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.
Restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso. Con l’annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||||
Responsabile | Matteo Vaccaro | ||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Costantino Cane, 1 | ||||||||||||||||
Telefono |
0323.866767 |
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municipio@comune.loreglia.vb.it |
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PEC |
comune.loreglia@legalmail.it |
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Apertura al pubblico |
|
Modulistica
- Richiesta di avvio del procedimento di accordo consensuale di divorzio e separazione[.doc 239 Kb - 24/01/2023]
Ultimo aggiornamento pagina: 24/01/2023 10:33:17